Usura: interessi corrispettivi e moratori.
La Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata dettando i seguenti principi di diritto
- ai fini dell’accertamento della usurarietà degli interessi pattuiti, in relazione al superamento delle soglie previste nei decreti emanati in attuazione della l.n. 108 del 1996, non è corretto procedere alla cd. sommatoria degli interessi corrispettivi con quelli moratori, ma occorre effettuare valutazioni separate, una relativa ai primi e una relativa ai secondi;
- pertanto, ove, come nel caso in esame, si assuma che l’interesse corrispettivo sia lecito e solo il calcolo degli interessi moratori convenuti comporti il superamento della soglia usuraria, solo questi ultimi saranno illeciti e non dovuti, mentre resta ferma la debenza degli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti ai sensi dell’art. 1224, primo comma, cod. civ.; laddove, infatti, si affermasse che alla usurarietà della (sola) pattuizione relativa agli interessi moratori segua la non debenza (anche) degli interessi corrispettivi, si perverrebbe all’irragionevole conclusione di premiare il debitore inadempiente rispetto a colui che adempie ai suoi obblighi con puntualità, nonché a un generale pregiudizio all’intero ordinamento sezionale del credito (cui si assegna una funzione di interesse pubblico) e dello stesso principio generale di buona fede di cui all’art. 1375 cod. civ.;
L. 108/‘96
art. 615 co 2 cc
art. 1375 cc
art. 1224 cc