Civile Ord. Sez. 1 Num. 6869 Anno 2025 – merito creditizio

CASSAZIONE SS.UU PENALI N. 40797/2023

MERITO CREDITIZIO

art. 12, 3-ter, l. 3/2012

Il motivo di ricorso presentato denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 12-bis, comma 3-bis, l. 3/2012 e 124-bis d. lgs. 385/1993, in quanto il tribunale ha accolto il ricorso, nonostante che nel corso della procedura fosse emerso (in particolare dalla relazione resa dall’OCC) che nell’erogazione del credito la banca non aveva ottemperato agli obblighi di valutazione del merito creditizio.

In particolare, IBL Banca s.p.a. doveva valutare il merito creditizio non limitandosi ad assumere mere informazioni dal cliente, ma anche accedendo, in ogni caso, a banche dati pertinenti e consultabili.

Questa consultazione, peraltro, era resa necessaria dal fatto che il cliente, nel questionario, non aveva neppure citato i rapporti già in essere con lo stesso istituto, circostanza che avrebbe dovuto indurre IBL Banca s.p.a. ad assumere ulteriori informazioni dallo stesso debitore o dalle centrali informative.

La decisione impugnata, dunque, è – in tesi – errata laddove ha ritenuto soddisfatto l’obbligo di corretta valutazione di cui all’art. 124-bis T.U.B. mediante una mera interrogazione del debitore attraverso un formulario e non ha reputato dovuta, invece, un’ulteriore indagine mediante accesso alle banche dati, senza tenere in alcuna considerazione l’esistenza in atti di informazioni che avrebbero determinato comunque la “necessità” di procedere a questo ulteriore approfondimento.

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