CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA – Numero registro generale 6318/2019 del 3/1/2024

CASSAZIONE SS.UU PENALI N. 40797/2023

Con l’ultima Sentenza Numero Registro Generale 6318/2019 – Numero Sezionale 6314/2023 – Numero di Raccolta Generale 161/2024 – Data pubblicazione 03/01/2024, la Suprema Corte di Cassazione mette la parola fine al “caso Maradona”. L’ Avv. Angelo Pisani, non si è mai arreso, ed oggi ne esce, meritatamente, vincitore. L’Avv. Pisani ha insistito, in questi anni, a far valere i principi che, poi, la Corte di Cassazione, ha confermato, cassando le precedenti sentenze della commissione tributaria di primo e secondo grado e redarguendo l’Amministrazione finanziaria, che, se avesse meglio fatto uso delle proprie competenze, avrebbe evitato molteplici azioni legali.

Il contribuente il quale richiede all’Amministrazione finanziaria di ritirare, in via di autotutela, un avviso di accertamento divenuto definitivo, non può limitarsi ad eccepire eventuali vizi dell’atto medesimo, la cui deduzione è definitivamente preclusa, ma deve piuttosto prospettare l’esistenza di un interesse di rilevanza generale dell’Amministrazione alla rimozione dell’atto. Non vi sono ragioni per precludere al contribuente la possibilità di esperire i mezzi di tutela per far valere tali vizi, ma questi non possono sovrapporsi ai vizi di validità o di merito afferenti all’atto impositivo, salvo prospettare l’esistenza di un interesse di rilevanza generale dell’Amministrazione alla rimozione dell’atto. Il motivo di ricorso principale denunzia la pretesa violazione di legge che l’Amministrazione, nel denegare l’autotutela invocata, avrebbe commesso nel non ravvisare l’esistenza di un interesse, di rilevanza generale, alla rimozione degli atti impositivi in esame, rappresentato dalla violazione del divieto della doppia imposizione, conseguente alla mancata estensione al ricorrente, sostituito d’imposta, degli effetti del condono cui ha aderito la società sportiva Calcio Napoli, sostituto d’imposta. Nella richiesta del ricorrente, in quanto sostituito d’imposta, di ritenere il proprio debito estinto in corrispondenza agli effetti del condono del quale ha pacificamente beneficiato, riguardo alle medesime obbligazioni, il sostituto d’imposta Società Sportiva Calcio Napoli Peraltro, a fronte dell’ormai accertato esplicarsi di tale effetto estintivo (del quale non resta che ammettere da parte dell’ufficio l’inesistenza di qualsiasi differenza dovuta dal coobbligato verificando in fatto solo la dimensione quantitativa) la sollecitazione, da parte del contribuente, dell’esercizio di autotutela da parte dell’Amministrazione (e perciò anche la coltivazione del giudizio conseguente al diniego), non può, nel caso di specie, considerarsi abusiva, ove si apprezzi che anzi, quanto meno con riferimento al presente giudizio, l’utilizzo della relativa facoltà erariale avrebbe potuto evitare la prosecuzione o l’introduzione di ulteriori procedimenti giudiziari.

 

 

Avv. Angelo Pisani

Lascia un commento