SENTENZA TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE – LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

STATO DI SOVRAINDEBITAMENTO

“rilevato, infatti, che tale requisito va inteso quale generale situazione di difficoltà economica riguardante il debitore, che genera l’impossibilità di far fronte regolarmente, quindi con modalità e tempi fisiologici, alle obbligazioni assunte, indipendentemente dai motivi che l’hanno generata e indipendentemente dalla consistenza del patrimonio: ciò che rileva, in altri termini, è che il debitore non sia più in grado di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, sino a diventare irrilevante anche che il patrimonio sia superiore alla esposizione debitoria, in quanto il patrimonio potrebbe essere altrimenti impegnato o non facilmente liquidabile.”

SPESE E QUOTA DA ASSEGNARE ALLA PROCEDURA

“è titolare di una pensione di invalidità civile, comprensiva anche dell’indennità di accompagnamento, pari ad euro ad € 1.227,00 cui si aggiunge l’importo a titolo di assegno unico erogato dall’INPS per i figli pari ad euro 84,34; preso atto delle spese solo indicate dal ricorrente come necessarie per il suo sostentamento (euro 662,00), senza che egli, nonostante il provvedimento di richiesta di integrazione del GD, abbia provveduto a specificarle;”

“la quota di stipendio mensile del ricorrente da escludersi dalla liquidazione debba essere determinata nella somma di € 1112,00 (tenuto conto delle somme necessarie per far fronte ai bisogni quotidiani del ricorrente, nonché delle spese che versa mensilmente per il mantenimento dei figli)”

“il principio del concorso formale dei crediti determina l’operatività in via analogica dell’art. 151 CCII nel senso che come nella liquidazione giudiziale, anche nella liquidazione controllata i crediti, pur se muniti di diritti di prelazione o prededucibili, devono essere accertati nelle forme dell’accertamento del passivo;”

Avv. Luigi Benigno

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