SENTENZA
Il Codice della crisi d’impresa, mosso dall’esigenza di garantire al consumatore sovraindebitato un accesso quanto più ampio possibile alle tutele proprie della composizione concorsuale, ha eliminato il controllo giudiziale sulla meritevolezza prevedendo all’art. 69, primo comma, che non può accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti il consumatore che abbia”… determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”.
Il Codice, dunque, ha precluso l’accesso esclusivamente a quel debitore che abbia “determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode…
La novella determina pertanto un evidente restringimento della maglie di responsabilità da parte del debitore.
In proposito, il creditore ha rimarcato la malafede della debitrice muovendo dalla dichiarazione di scienza resa dalla medesima in sede di stipula dei finanziamenti contratti nel 2018 e 2021.
Il rapporto tra cliente ed ente finanziatore rientra tra i c.d. contratti asimmetrici (tutelati dal codice del consumo), ovvero connotati da un forte squilibrio sul piano tecnico e informativo; ne consegue che è del tutto riduttivo ipotizzare che un cliente consumatore, sulla scorta di una singola dichiarazione contenuta in un modulario predisposto unilateralmente dal finanziatore, possa indurre in errore un istituto di credito, dotato di professionalità specifica e degli strumenti idonei a verificare la veridicità delle dichiarazioni dei propri clienti.