Il Collegio,
ritenuto che – tra i compiti del liquidatore – va annoverato quello di valutare criticamente la quantificazione ed individuazione dei crediti prededucibili (anche con riferimento a quelli del difensore della ricorrente) alla luce dei parametri in vigore e dei principi generali di cui all’art.6 CCI, tenuto conto – in particolare – che al punto a) di tal norma nulla si dispone con riferimento al compenso spettante al professionista che abbia assistito il debitore nella presentazione del ricorso per l’apertura della liquidazione controllata, mentre secondo quanto previsto alle lettere b) e c) del medesimo art. 6 comma 1^ CCI, sono qualificabili come prededucibili esclusivamente i crediti professionali sorti in funzione delle sole procedure ivi espressamente indicate;
DISPONE
la trascrizione – a cura del liquidatore, con spese a carico della ricorrente – della presente sentenza presso il Pubblico Registro Automobilistico competente nonché presso il registro delle imprese e l’inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;
che – ai sensi degli artt. 270, comma 5 e 150 del D.lgs. n. 14/2019 – non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari ed esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore ed anche per crediti maturati durante la liquidazione [omissis];
che sia sottratto alla liquidazione, in quanto necessario al sostentamento del ricorrente, l’intero reddito da lavoro dello stesso mentre l’importo del canone di affitto di azienda a scadere fino alla vendita dovrà essere mensilmente versato sul conto corrente intestato alla presente procedura [omissis]..
La presente sentenza dovrà essere notificata, a cura del ricorrente, ai creditori ed ai titolari dei diritti sui beni oggetto di liquidazione, a mente del comma 4 dell’art. 270 CCI.
Avv. Luigi Benigno (Gestore della crisi) Dott. Alessio Nasti