La Corte di Cassazione, 1^ Sez. Civile, composta dagli Ill.mi Sig. Magistrati:
Francesco Terrusi Presidente
Andrea Zuliani Cons. Relatore
Alberto Pazzi Consigliere
Cosmo Crolla Consigliere
Andrea Fidanzia Consigliere
si è pronunciata sul significato da attribuire alla moratoria nel piano del consumatore ex art. 8 co 4 della legge n. 3/2012 e nell’art. 67 co 4 del D. Lgs n. 14/2019 (int. da ultimo con il D. Lgs n. 136/2024)
L’interpretazione offerta nel ricorso, secondo la quale la moratoria fino ad un anno va intesa nel senso che il pagamento dei creditori privilegiati debba avvenire entro il termine di un anno dalla omologazione del piano del consumatore, non può essere condivisa.
Con la disposizione in oggetto, il legislatore ha previsto una misura che realizza una modalità di ristrutturazione del debito (Cass. 34150/2024), assoggettandola ad un termine, estensibile “fino ad un anno”, che va inquadrato nel novero dei termini iniziali e non finali, e il cui dies a quo è il provvedimento del giudice di omologazione del piano del consumatore.
[…] il termine (al massimo) annuale ex art. 8, comma 4, della legge n. 3 del 2012, decorrente dalla omologazione della proposta di piano del consumatore, individua il momento a partire dal quale, in attuazione del piano medesimo, il debitore è tenuto quantomeno ad iniziare il pagamento rateale dei crediti privilegiati, non anche il momento entro il quale questi debbono essere soddisfatti per l’intera misura prevista nel piano.
[…] dal raffronto tra l’art. 8, comma 4, della legge n. 3 del 2012 e l’art. 67, comma 4, secondo periodo, del c.c.i.i. [..] emerge la sostanziale sovrapponibilità della struttura delle due previsioni normative, a parte l’allungamento del termine da uno a due anni.
Saggio su questo sito – gennaio 2025