Moratoria ex art. 67 co 4 D. Lgs n.14/2019 (integrato con D. Lgs n. 136/2024)
Qualora il termine previsto si intendesse a pena di inammissibilità, si ritiene che verrebbe eccessivamente frustrato l’istituto, che è finalizzato a consentire al debitore di superare la crisi attraverso un piano sostenibile.
Peraltro, gli stessi creditori prelatizi potrebbero preferire l’adempimento mediante un piano concordato che preveda anche tempi più lunghi di pagamento, anziché tentare di ottenere la soddisfazione dei propri crediti in via coattiva, autonomamente e con scarsi risultati.
E’ allora preferibile ritenere che il termine in questione debba essere valutato più sotto il profilo della convenienza dell’accordo – e ciò anche ai fini di cui all’art. 70 comma 7 CCII – piuttosto che sotto quello dell’ammissibilità, atteso che i creditori, a fronte della perdita economica conseguente al ritardo, con cui vengono loro corrisposte le somme, hanno comunque la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore, fornendo al giudice tutti gli elementi per la decisione.