Civile Sent. Sez. 1 Num. 5157 Anno 2025

CASSAZIONE SS.UU PENALI N. 40797/2023

Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE
Data pubblicazione: 27/02/2025

LEGGITTIMAZIONE A PROPORRE O A COSTITUIRSI NEL RECLAMO, APPELLO

[…] la legittimazione alla proposizione del reclamo avverso il decreto camerale spetta esclusivamente a chi abbia assunto, nel giudizio di primo grado, la qualità di parte (Cass. n. 1508 del 1970)

[…]la qualità di legittimato all’impugnazione (appello o ricorso per cassazione) si determina, nei gradi e nelle fasi ulteriori del giudizio, esclusivamente per relationem rispetto alla qualità di parte formalmente assunta nei gradi e nelle fasi anteriori (Cass. n. 3745 del 1978; Cass. n. 4025 del 1984) e che è, dunque, inammissibile l’impugnazione proposta contro soggetti diversi da quelli che sono stati parti nel suddetto giudizio (Cass. n. 32248 del 2021, in motiv., la quale rinvia a Cass. S.U. n. 15145 del 2001, Cass. n. 520 del 2012, Cass. n. 13954 del 2006 e Cass. n. 4063 del 1995).

PRINCIPI APPLICABILI ANCHE AL CCII

“la sentenza di omologa (dell’accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore) … è impugnabile ai sensi dell’articolo 51“ (art. 70, comma 8); – il decreto che nega l’omologazione (dell’accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore) è, invece, reclamabile a norma dell’art. 50 (art. 70, comma 12);
– la sentenza di omologazione del “concordato minore” è impugnabile, al pari di quella in materia di concordato preventivo, a norma dell’art. 51 (arg. ex art. 74, comma 4); – il decreto di rigetto dell’omologazione del “concordato minore” è, infine, reclamabile a norma dell’art. 50 (art. 80, comma 7); – gli artt. 50, comma 1 e 2, e 51, comma 1 e 6, prevedono, a loro volta, che, tanto nell’uno, quanto nell’altro caso, l’impugnazione è proposta esclusivamente da e nei confronti delle “parti”, e cioè i soli soggetti che, in qualità di debitore ovvero di creditore (o altro interessato) opponente, si siano formalmente costituiti nel giudizio di omologazione.

vanno enunciati i seguenti principi di diritto:

“il decreto che abbia pronunciato sull’omologazione del piano del consumatore può essere impugnato con il reclamo esclusivamente ad iniziativa di chi (debitore, creditore o interessato) abbia assunto la qualità di parte in senso formale nel giudizio di omologazione e sia rimasto soccombente, rispetto alla decisione assunta; nel procedimento di reclamo sono litisconsorti necessari, oltre al debitore non reclamante, i soli soggetti che, avendo contestato (quali creditori o comunque interessati) la convenienza del piano, si siano, come tali, costituiti nel procedimento di omologazione ed abbiano, quindi, ivi assunto la qualità di parte in senso formale”.

 

 

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