Civile Ord. Sez. 1 Num. 6850 Anno 2025

CASSAZIONE SS.UU PENALI N. 40797/2023

Insinuazione tardiva al passivo della liquidazione del patrimonio ex l. 3/2012

 

Il Tribunale di Lucca, con decreto depositato il 22.1.2021, ha rigettato il reclamo proposto dalla (omissis) s.p.a. avverso il decreto con cui il G.D. della procedura di sovraindebitamento, ex art. 3 L. 3/2012, di (omissis), ha ritenuto non ammissibile la domanda di insinuazione del credito di € 381.307,25, derivante da un contratto di mutuo ipotecario del 17.5.07.

Il giudice di primo grado ha evidenziato essere pacifico in causa che la domanda proposta dall’istante di partecipazione alla liquidazione del patrimonio di (omissis) fosse tardiva, essendo stata presentata successivamente allo scadere del termine di cui all’art. 14 sexies lett b) L. cit..

ha affermato il Tribunale di Lucca che nella procedura de qua, a differenza di quella fallimentare, le domande tardive non sono previste, né può avere pregio l’argomento secondo cui il termine di cui all’art. 14 sexies lett b) L. cit. non è previsto come perentorio. Infatti, anche ove il termine sia ordinatorio non significa che la sua scadenza sia irrilevante, atteso che il suo mancato rispetto determina le stesse conseguenze della mancata osservanza di un termine perentorio, diversamente argomentando, termine ordinatorio sarebbe sinonimo di termine inutile. Pertanto, la scadenza del termine può essere superata soltanto ove il creditore non abbia ricevuto la comunicazione ex art. 14 sexies, oppure pur ricevuta la comunicazione, sussistano i presupposti per la rimessione in termini.

La Corte ha pronunciato il seguente principio di diritto non accogliendo il ricorso:

“Gli artt. 14-ter e seg. della l. n. 3 del 2012 contengono una disciplina compiuta della liquidazione del patrimonio del sovraindebitato, nella quale il termine ex art. 14 sexies lett b) – la cui concreta determinazione è rimessa all’organo della liquidazione – è termine di fonte legale avente specifica funzione acceleratoria della procedura; ne segue che, pur non essendo espressamente previsto dalla legge a pena di decadenza, il termine va considerato perentorio. Pertanto, è preclusa al creditore la semplice presentazione di domande di partecipazione alla liquidazione oltre il termine citato, salvo che il creditore tardivo non giustifichi il suo ritardo nell’ottica di un’istanza di rimessione in termini (art. 153 c.p.c.), dimostrando l’esistenza della causa non imputabile che abbia determinato la decadenza”.

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