CASSAZIONE Civile Ord. Sez. 1 Num. 6570 Anno 2025

CASSAZIONE SS.UU PENALI N. 40797/2023

Con il primo motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 9, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 123/1998, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha escluso che il credito vantato dall’opponente potesse beneficiare della richiesta collocazione privilegiata sul rilievo che tale credito sorge soltanto a seguito della revoca

Con il secondo motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1, 7, comma 1, e 9, comma 5, del d.lgs. n. 123/1998, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha escluso che il credito vantato dall’opponente potesse beneficiare della richiesta collocazione privilegiata sul rilievo che l’opponente non aveva fornito alcuna prova dei fatti avevano determinato la revoca del beneficio

Con il terzo motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione del comb.disp. dell’art. 45 l.fall. e degli artt. 1, comma 7, e 9, comma 5, del d.lgs. n. 123/1998, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha escluso che il credito vantato dall’opponente potesse beneficiare della richiesta collocazione privilegiata sul rilievo che il credito azionato era sorto solo a seguito della revoca e, dunque, dopo la dichiarazione di fallimento

“l’art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123/1998, lì dove prevede la revoca del beneficio e disporre il privilegio in favore del credito alle restituzioni, si riferisce non solo a patologie attinenti alla fase genetica dell’erogazione pubblica, ma si estende anche a quella successiva di gestione del rapporto di credito insorto per effetto della concessione, ivi compresa la risoluzione negoziale del rapporto”

“il privilegio previsto dall’art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123/1998, per i crediti dello Stato per la restituzione dei “finanziamenti” erogati trova, peraltro, applicazione per tutti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, comunque denominati ed a prescindere dal riferimento, nell’atto di finanziamento, alla specifica legge statale che tale privilegio prevede, non essendo, peraltro, necessaria, per la sua operatività, la sussistenza di un formale provvedimento di revoca cd. amministrativa, trattandosi di garanzia che accede al credito in ragione della finalità pubblica di sostegno a esso sottesa”

“il privilegio previsto, dall’art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123/1998, per i crediti dello Stato per la restituzione dei “finanziamenti” erogati, trova, dunque, applicazione anche per gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia, stante la finalità pubblicistica che connota il d.lgs. n. 123 cit. e il carattere unitario, sotto il profilo funzionale, delle diverse misure agevolative ivi contemplate, e si estende al credito del gestore del Fondo di garanzia che, a seguito di escussione, soddisfa il finanziatore, il quale, peraltro, non originando da un’erogazione diretta da parte dell’Amministrazione statale di somme di danaro nelle mani del beneficiario, ma dal pagamento dell’istituto di credito che aveva erogato il finanziamento al beneficiario, sorge per effetto del solo pagamento, non occorrendo un provvedimento di revoca della concessione del finanziamento”

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